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S.R. Brevetti

Lo Statuto dell'Associazione

Art. 1
Disposizioni generali
E' costituita un'associazione denominata S.R. BREVETTI & COPYRIGHT con sede in 56030 S. Pietro Belvedere (PI), via Castello n. 50. E' una libera associazione apolitica e senza fine di lucro ed è aperta a tutti gli inventori, italiani o stranieri, alle imprese e a chi si interessa al settore delle invenzioni pur non essendo titolare di una domanda di brevetto o di un brevetto. E' altresì aperta agli autori in genere, ai designer, e a chi vuole valorizzare la propria creatività.

Art. 2
Scopo dell'Associazione
L'associazione si propone di promuovere in Italia ed in Europa lo sviluppo di idee nuove e di favorire lo scambio di vedute e di proposte tra inventori ed imprese interessate ad investire in nuovi brevetti. A tal fine l'associazione si propone di:

1. Creare un archivio brevetti suddivisi per settore, da far consultare gratuitamente alle imprese, e a chiunque sia interessato ad investire sull'innovazione.
2. creare un archivio imprenditori ed investitori suddivisi per settore ai quali inviare periodicamente elenco dei titoli dei nuovi brevetti riguardanti il loro settore.
3. Organizzare Fiere di invenzioni a partecipazione gratuita, anche in collaborazione con altre associazioni, enti o imprese allo scopo di favorire le possibilità di promozione delle invenzioni.
4. Mantenere informati gli inventori su concorsi, opportunità, appuntamenti riguardanti il settore delle invenzioni.

L'associazione intende inoltre favorire la produzione di oggetti brevettati e quindi aiutare gli inventori che decidono di produrre i propri trovati o chi vuole investire sui brevetti degli associati. A tal fine l'associazione si propone di:

1. Fornire ogni associato di una tessera personale con la quale potersi rivolgere a studi consociati ed usufruire di un trattamento agevolato per consulenze e pratiche di brevettazione, finanziamenti, avviamento d"impresa, realizzazione prototipi, consulenza per cause di contraffazione, consulenze e pratiche legali.
2. Stimolare occasioni di incontro e di comunicazione tra gli associati per favorire la vendita tra di loro dei prodotti brevettati entrati in commercio.
Per sevizi speciali resi dall'associazione a favore di un socio (mailing, gestione telefonate, contatti diretti, ecc.) e dietro sua richiesta, il socio dovrà corrispondere un rimborso spese non documentate stabilito di volta in volta in relazione al tipo di servizio richiesto e pari ai costi di diretta imputazione. La durata dell'associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Art. 3
Soci
Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro o di studio siano interessate all'attività dell'associazione stessa. I soci si suddividono in:
Fondatori, che sono coloro che risultano dall'atto costitutivo;
Ordinari, che sono coloro che vengono ammessi dietro loro domanda;
Speciali, che sono gli studenti universitari;
Onorari, che sono persone di particolare rilievo nel settore brevettuale o dell'imprenditoria;
I Fondatori versano la propria quota associativa per il primo anno, ma non per i 4 (quattro) anni successivi dovendo impiegare risorse e lavoro proprio per l'attivazione ed il funzionamento dell'associazione stessa. Gli associati ordinari sono tenuti al pagamento di una quota annua non inferiore al minino il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio direttivo. Il pagamento della quota vale per l'anno di iscrizione indipendentemente dal mese in cui viene versato.
I soci speciali rappresentano una fonte privilegiata di innovazione e possono diventare soci pagando una quota ridotta. Detti soci perderanno però la qualità di socio qualora entro tre anni dall'iscrizione non realizzino un loro brevetto da inserire nell'archivio brevetti dell'associazione. I soci onorari sono ammessi a far parte dell'associazione senza versare alcuna quota di iscrizione, dietro delibera del Consiglio direttivo approvata dall'assemblea degli associati.
Chi ne ha i requisiti può associarsi facendone domanda al Consiglio direttivo che valuterà la sussistenza dei requisiti richiesti. L'associato cessa di appartenere all'associazione qualora:

1. Sia inadempiente agli obblighi assunti con il presente statuto;
2. Abbia svolto attività contrastanti con i fini dell'associazione;
3. Non sia in regola con il pagamento della quota annuale.

Chi intende disdire la propria qualità di associato può farlo tramite invio di lettera raccomandata all'associazione, ma in alcun caso avrà diritto a chiedere la restituzione della quota annuale, ne potrà mai chiedere la liquidazione del fondo comune.

Art. 4
Gli organi
Gli organi dell'associazione sono:
1. l'Assemblea dei soci.
2. il Consiglio direttivo.
3. la Presidenza.

Art. 5
L'Assemblea
L'assemblea generale dei soci viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta all"anno ed in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o venga richiesta da almeno 1/10 degli associati. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta da inviare, 10 giorni prima, al domicilio dell'associato contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare. L'assemblea si tiene presso la sede dell'associazione o in una località che verrà di volta in volta stabilita nella convocazione. Le consultazioni degli associati possono, su decisione del Consiglio, essere effettuate per corrispondenza: in tal caso l'ordine del giorno indicherà singolarmente gli argomenti da deliberare per referendum. Lo scrutinio verrà fatto da parte del Consiglio alla presenza del Presidente.

Art. 6
Costituzione dell'assemblea
L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. La seconda convocazione, salvo contrario avviso nell'invito, seguirà dopo un'ora quella fissata per la prima e si terrà nello stesso luogo. Per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell"associazione e la devoluzione del fondo comune occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati ed il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Ogni associato può farsi rappresentare nelle votazioni da un altro associato per mezzo di una delega scritta. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi o dei voti pervenuti nel caso in cui la votazione avvenga per referendum, mentre non si terrà conto degli astenuti; in caso di parità decide il voto del Presidente. L'assemblea è presieduta dal Presidente che nomina un segretario e due scrutatori. Di ogni assemblea viene redatto relativo verbale.

Art. 7
Compiti dell'Assemblea:
L'assemblea in convocazione ordinaria da tenersi entro l'ultimo trimestre di ogni anno sociale, discute e approva il bilancio consuntivo e le relazioni del Consiglio, delibera su ogni eventuale argomento di interesse generale. Ogni 5 anni l'assemblea si riunisce anche per eleggere il Consiglio direttivo.

Art. 8
Il Consiglio
Il Consiglio direttivo è composto da tre membri nominati la prima volta dai soci Fondatori e poi dall'Assemblea di tutti i soci che saranno iscritti all'associazione. Esso dura in carica cinque anni dopo di che può essere rieletto. Il Consiglio provvede a:

1. Fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari e stabilirne le modalità di esecuzione.
2. Deliberare sull"ammissione dei soci.
3. Deliberare il bilancio consuntivo ed eventualmente quello preventivo. Il consiglio elegge al suo interno un Presidente che è il Presidente dell'associazione e che dura in carica per tutta la durata del Consiglio stesso. Esso si riunisce ogni volta che si renda necessario su iniziativa del Presidente. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio opera anche quale revisore dei conti per la tenuta dei quali può nominare al suo interno un tesoriere con questa specifica funzione.

Art. 9
Il Presidente
Il Presidente dura in carica cinque anni e rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti con i soci, con i terzi, con le autorità in tutti gli atti, e ha la firma sociale. Egli convoca il Consiglio, designa le materie da trattare in Consiglio e nell'assemblea, stipula contratti, firma la corrispondenza. In caso di urgenza o necessità può delegare i suoi compiti a un Vice Presidente da lui nominato.

Art. 10
Il Patrimonio
Le entrate dell'associazione sono costituite dalle quote di iscrizione, da lasciti o da contributi volontari. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio verrà devoluto a un ente di ricerca in campo medico o tecnologico su indicazione dei liquidatori che verranno nominati dall'assemblea.

Art. 11
Norme di rinvio Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile che regolano le associazioni non riconosciute.

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