Costituisce reato consultare dati presso il data base aziendale senza alcun specifico motivo di lavoro? Cioè solo per dare un"occhiata ai fatti altrui? No, sembrerebbe proprio di no. A stabilirlo è stato il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Nola che ha ritenuto non perseguibile, un dipendente dell'Agenzia delle Entrate che potendo accedere per motivi di ufficio nel data base dell'Agenzia, è andato a dare una fugace occhiata ai redditi di Prodi e Signora. Il reato contestato dal Pubblico Ministero era quello di accesso abusivo all"Anagrafe Tributaria. Ricordiamo che la fattispecie contestata al dipendente statale è quella di cui all'art. 615 ter codice penale, che dispone: Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio. Non un reato da prendere sottogamba, insomma. Nei fatti, il dipendente dell'Agenzia delle Entrate evidentemente incuriosito dal verificare la pressione fiscale gravante sul Premier e la coniuge, ha “approfittato” della sua qualità di operatore con accesso ad una delle banche dati più interessanti a livello nazionale, e ha visionato dati senza alcun autorizzazione. In suo soccorso però, in sede giudiziale, ha giocato proprio la famigerata legge sulla privacy, potendosi definire i dati visionati, non riservati né sensibili, ma solo personali e peraltro conoscibili. Il Giudice competente ha così ragionato escludendo la sussistenza dell'introduzione abusiva, in quanto assente una espressa volontà dell'Amministrazione dall"escluderlo dall"accesso. E qui si apre un dubbio, tutto giuridico, ma inevitabile: sicuramente l'accesso abusivo al sistema non è reato configurabile, ma quello di trattamento illecito dei dati, sì. Difatti, anche la sola consultazione al di fuori dello svolgimento delle proprie mansioni, soprattutto se sussistente una nomina ad incaricato ad hoc , può certamente costituire un trattamento illecito secondo le previsioni riferite alle fattispecie penali del decreto legislativo n. 196/2003.